Crediti formativi amministratore di condominio!
Il Decreto Ministeriale 140/2014 non ne parla!
l crediti formativi sono per il mondo professionale, lo strumento idoneo a misurare la conoscenza e la competenza del professionista in una determinata materia.
L’istituto s’intreccia con l’aggiornamento professionale obbligatorio al quale ogni professionista iscritto a un ordine o collegio deve adempiere il fine di potere esercitare la propria professione.
I crediti formativi professionali rappresentano in termini numerici una serie di aggiornamenti e approfondimenti che ogni professionista è obbligato a seguire annualmente.
Al fine di certificare le proprie attitudini e competenze.
Di solito a ogni corso e/o evento corrisponde un numero X di crediti formativi che va a sommarsi in un monte crediti annuale o pluriennale obbligatorio.
L’aggiornamento professionale delle professioni ordinistiche è regolato dal D.P.R. 137/2012 n. 137 il quale dispone l’obbligatorietà dell’aggiornamento professionale per i professionisti iscritti ad albi e/o collegi.
Tra l’altro l’articolo sette della norma definisce specificatamente il credito formativo come: “….. credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua”.
Tutt’altro discorso può argomentarsi per gli amministratori di condominio.
L’attività di amministratore condominiale esercitata da chi non è condomino dello stabile è una professione non organizzata secondo ordini o collegi, come previsto dal comma due dell’articolo uno della Legge n°4/2013.
L’attività non è ordinistica, gli amministratori di condominio non hanno alcun albo, ma sono riuniti in associazioni, di cui alcune, rappresentative, inserite nell’elenco tenuto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy ex articolo due comma sette Legge 4 -2013, tra cui il Mapi.
La norma all’articolo due comma tre indica le competenze delle associazioni professionali tra professionisti non organizzati.
“Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti”.
Per gli amministratori di condominio è intervenuta una nuova disposizione, il Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140 in vigore dal 9 Ottobre 2014.
La norma ha indicato i criteri e le modalità per la formazione degli amministratori di condominio nonché dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali.
L’articolo 5° comma 2° del Decreto, cosi dispone: “Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno quindici ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.
Il 5° comma del medesimo articolo dispone: “Il corso di formazione e di aggiornamento può essere svolto anche in via telematica, salvo l’esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico”.
Alla luce di quanto detto possiamo tracciare alcune considerazioni finali.
I crediti formativi per amministratore di condominio non sono previsti dal DM 140/2014.
Non esiste alcun albo degli amministratori di condominio, rappresenti esclusivamente dalle associazioni professionali, l’aggiornamento professionale degli amministratori di condominio.
Il corso di aggiornamento degli amministratori di condominio, a differenza di quello dei professionisti iscritti in albi o collegi non si basa sui crediti formativi.
Ma su corsi di almeno quindici ore, anche on line con esame finale in sede fisica.
Converrebbe prestare molta attenzione a chi, in ambito condominiale, parla di albo e relativi crediti formativi!