Gli amministratori di condominio dovranno comunicare all’Anagrafe tributaria, entro il 16 marzo 2021, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente (2020), dal condominio con riferimento agli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica (recupero patrimonio edilizio) effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
L’articolo 2 Decreto Ministro Economia e Finanze 1/12/2016 ha previsto l’obbligo di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte degli amministratori di condominio, delle spese sostenute dal condominio con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini.
La Circolare n. 122 del 1° giugno 1999 dell’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, ai fini del riconoscimento del beneficio in caso di spese relative a parti comuni condominiali, la detrazione spetta con riferimento alle spese effettuate con bonifico bancario da parte dell’amministratore entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Ai condòmini è consentito detrarre le quote imputate e versate al condominio prima della presentazione della dichiarazione.
La comunicazione delle spese condominiali per interventi relativi alle parti comuni del fabbricato sostenuti nell’anno 2020, deve essere redatta e trasmessa anche nel caso in cui il condominio abbia scelto la cessione del credito o lo sconto in fattura.
La comunicazione si effettua utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisco line, in relazione ai requisiti posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, attraverso i software messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso ci si può avvalere anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3).
Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.
I soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.
Le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori indicate nell’articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché’ quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche.
I centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati.
Gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.