Conto corrente del condominio è obbligatorio?
La riforma del condominio ha reso obbligatoria l’apertura di un rapporto di conto corrente intestato al condominio.
Il tutto al fine di non confondere il patrimonio dell’amministratore con il patrimonio del condominio e quindi dei condomini.
L’articolo 1129 del Codice civile 7° comma, prevede, che, l’amministratore di condominio è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, e quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
Le motivazioni della norma sonno chiare.
Incentivare la trasparenza della gestione finanziaria dell’amministratore di condominio.
La mancata apertura e il mancato utilizzo del conto sono considerate gravi irregolarità nella gestione condominiale punibili con la revoca giudiziale dell’amministratore di condominio.
La norma sicuramente ha avuto un effetto positivo e oggi sempre più condomini utilizzano un proprio conto corrente per la gestione economica del fabbricato, ma al contempo ha allargato i protagonisti contabili, prevedendo il terzo “intermediario” istituto bancario e/o postale che sicuramente ha un proprio ruolo nell’amministrazione del condominio.
Effettivamente il sistema ha creato degli attriti in caso di accesso diretto alla documentazione bancaria (estratti conto condominio) da parte dei condomini.
La norma in questo caso prevede che l’accesso alla documentazione bancaria si realizzi attraverso l’amministratore di condominio.
Ma come si procede se l’amministratore di condominio è inadempiente ed il condomino richiede accesso diretto alla documentazione, attraverso l’intermediario bancario e/postale.
In questi casi spesso è intervenuto l’Arbitro Bancario Finanziario.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema pensato per la definizione delle controversie tra i clienti e le banche o altri intermediari bancari – finanziari.
L’ABF Collegio di Bologna con la Decisione n°4856 del 18maggio 2023, ha risolto un caso di accesso alla documentazione bancaria condominiale richiesto all’intermediario direttamente dal condomino.
La decisone incidentalmente ha confermato l’orientamento arbitrale secondo cui il diritto del singolo condomino ad ottenere copia di documenti relativi al conto corrente condominiale direttamente dall’intermediario sussiste solo nel caso in cui vi sia stata una preventiva richiesta all’amministratore di condominio rimasta senza esito.
Il conto corrente condominio riserva altri problemi in tema di antiriciclaggio.
Le norme sull’antiriciclaggio sono indicate dal Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007: “Testo unico delle disposizioni in materia di antiriciclaggio” (T.U. Antiriciclaggio) e dal Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017.
Il T.U. Antiriciclaggio obbliga le banche ed altri enti di intermediazione finanziaria a adottare misure di controllo e adeguata verifica al fine di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro derivante da proventi illeciti e il finanziamento del terrorismo.
Nell’ambito della legge appare rilevante la figura del titolare effettivo del rapporto di conto corrente.
Secondo la norma il titolare effettivo è:” la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita”.
Nel caso del condominio chi è secondo la citata normativa il titolare effettivo del conto? I condomini o l’amministratore?
L’ articolo 20 comma 5 dal Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, non lascerebbe spazio a dubbi: “……il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica”.
Sembrerebbe puntuale il riferimento all’amministratore di condominio.