Corsi di aggiornamento amministratori di condominio recupero annualità.

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I corsi di aggiornamento per amministratore di condominio prevedono il recupero delle annualità precedenti?

Se non si è seguito il corso per un anno si potrà recuperare in seguito?

Ci capita spesso di venire contattati da amministratori di condominio non in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale, regolati dal Decreto Ministeriale 13 agosto 2014 n°140, che chiedono di recuperare gli anni pregressi di formazione.

Non è facile rispondere alla domanda, proveremo ad elaborare una breve analisi del tema.

Il Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la formazione degli amministratori di condominio nonche’ dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali è entrato in vigore il 9 ottobre 2014.

Il 2° comma dell’articolo 5° del Decreto così dispone: Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all’evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.

Applicando la disposizione un ipotetico amministratore di condominio in carica, per essere in regola con le disposizioni ministeriali, dovrebbe seguire e superare un corso di aggiornamento ogni 365 giorni, altra questione è verificare se il termine iniziale del computo dei termini parta dal 9 ottobre 2014, data di entrata in vigore del decreto o parta dal 1° gennaio 2015 prima data utile per l’avvio dei termini di anno solare, questione che in questa sede non sarà analizzata.

Cosa succede se ciò non è avvenuto, l’amministratore di condominio non aggiornato potrà recuperare successivamente l’annualità persa?

Il riferimento normativo da interpretare è molto limitato la dizione che specifica la norma è “cadenza annuale”, il termine da un diretto riferimento temporale ai corsi, ossia il corso deve tenersi nel periodo indicato, nell’anno indicato, e poi successivamente negli anni successivi, la norma non si riferisce ad ipotetici corsi solo nominalmente legati ad un riferimento temporale, ma radica la validità del corso al periodo di riferimento.

Parliamo di un corso che ha come elemento costituente e legittimante il tempo di realizzazione.

La norma mira ad aggiornare l’amministratore di condominio, che in quel determinato lasso di tempo annuale porta a compimento l’incarico ricevuto, una volta trascorso il periodo di riferimento, se l’amministratore non avrà adempiuto agli obblighi di aggiornamento, l’eventuale recupero successivo non potrà produrre alcun frutto, poiché un corso seguito in data successiva alla scadenze prestabilite, anche se legato nominalmente ad una data precedente, sarà essenzialmente un corso con diversa “cadenza annuale”, ossia un corso legato indissolubilmente ad una diversa annualità.

Alla luce delle brevi elaborazioni qui articolate, deve affermarsi l’impossibilità di recuperare annualità pregresse nei corsi di aggiornamento degli amministratori di condominio, e la dubbia efficacia legale di corsi organizzati a tal fine.

Il consiglio per gli amministratori di condominio è di seguire i corsi di aggiornamento con cadenza annuale regolare.

Considerata la delicatezza della materia riteniamo utile sottolineare che la nostra interpretazione della normativa qui in analisi è una interpretazione dottrinale che noi applichiamo ai nostri corsi.

Recentemente la giurisprudenza di merito ha espresso un primo indirizzo in materia.

Tribunale di Padova sentenza del 24 marzo 2017 n°818, che così letteralmente ha stabilito: “Nel Decreto Ministeriale n 140 del 2014, entrato in vigore il 09 ottobre 2014, si legge che l’obbligo di formazione ha cadenza annuale e, poiché non si parla di anno solare, si deve ritenere che l’obbligo di aggiornamento/frequentazione dei corsi vada dal 9 ottobre 2014 al 09 ottobre 2015 e di seguito per gli anni successivi; seguendo questo meccanismo non è possibile recuperare i corsi di formazione periodica annuali essendo ogni certificato valevole per l’anno successivo.

E’ pacifico in giurisprudenza che la mancanza di frequentazione del corso rende illegittima la nomina di amministratore di Condominio nel senso che l’amministratore non potrà assumere incarichi per l’anno successivo e che la sua nomina sarebbe nulla”.