Tra i registri obbligatori previsti dalla Riforma del condominio, vi è il Registro dell’anagrafe condominiale, che, secondo quanto disposto dall’articolo 1130 del Codice Civile 6° punto, deve contenere le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.
L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.
Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili. Purtoppo al 1° ottobre del 2012 le visure catastali sono a pagamento.
Lo ha stabilito l’Agenzia del Territorio con la circolare 4 del 28 settembre 2012, che acquisice le novità in materia di accesso alle banche dati ipotecaria e catastale, introdotte dall’articolo 6 del Decreto Semplificazioni fiscali (DL 16/2012 convertito nella Legge 44/2012).
Rimangono gratuite le visure e le consultazioni “personali”, chieste dall’intestatario o dal proprietario dell’immobile.