Secondo una recente Sentenza della Suprema Corte di Cassazione; Sezione V° Penale – Sentenza 5 febbraio 2015, n.5633: “Avuto debito riguardo al contesto della discussione condominiale, nel corso della quale il termine di cui all’imputazione veniva formulato(incompetente), lo stesso risulta senz’altro assistito dall’esercizio di un legittimo diritto di critica nei confronti dell’amministratore, con riguardo alle modalità della gestione del condominio da parte dello stesso. Il termine non trascende di per sé i limiti di tale esercizio, non investendo la persona ….. in quanto tale, ma limitando la critica agli atti dalla stessa compiuti nel compimento del proprio incarico”. A prescindere da ogni valutazione di merito su quanto deciso. Sarebbe opportuno, che, l’attività di amministratore di condominio, attività complessa e irta di responsabilità, si professionalizzi semprè più, lasciando agli amministratori interni (scelti tra i condomini), una quota marginale del mercato. Sarebbe ancora più auspicabile avere una categoria di amministratori professionisti, adeguatamente formata e aggiornata professionalmente. Preferibilmente iscritti ad una associazione di categoria ed in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale. Secondo noi questo dovrebbero chiedere i condomini. Invece di avventurarsi in incaute gestioni uotonome dei fabbricati, che , alla luce delle recenti modifiche legislative, sono assai rischiose per i medesimi amministrati.
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