Documento per regolare la formazione degli amministratori di condominio

Mapi-tra-associazioni-professionali

La presente elaborazione rappresenta un cortese contributo, che, le Associazioni sottoscriventi, A.L.A.C., A.N.A.P.I., A.P.A.C., vogliono offrire in coincidenza della stesura del Regolamento del Ministro della giustizia, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400. Pertanto il M.A.P.I. elaborerà con una breve relazione alcune tesi che potrebbero risultare di ausilio nell’affrontare la regolamentazione della materia.

Requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio

Appare utile in questa sede preliminarmente dare una definizione di amministratore di condominio. L’amministratore di condominio, è un professionista, esercente attività non organizzata in Ordini o Collegi. Nel sistema Italiano, l’attività autonoma ed intellettuale è definita attività libero professionale esercitata da un soggetto definito professionista. Un soggetto, che, attraverso un percorso di formazione ha acquisito un bagaglio di competenze, ossia una professionalità,  che, rende disponibile per una serie di clienti senza vincolo di subordinazione. L’articolo 2229 del Codice Civile. Ci da una definizione dell’esercizio delle professioni intellettuali:”La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’ iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali”. Il sistema ordinistico, vigente in Italia, prima della promulgazione della Legge n°4 del 2013, era basato esclusivamente sul riconoscimento degli ordini professionali, enti pubblici autonomi, che, per Legge soggiacciono alla vigilanza del Ministero della Giustizia. Gli ordini professionali hanno il compito precipuo di tutela dei cittadini riguardo a prestazioni professionali, che, essendo di tipo intellettuale, non sono sempre valutabili secondo standard normativi rigorosi. Hanno il compito di garantire la qualità delle prestazioni erogate e la congruità degli onorari applicati. Gli iscritti devono sottoscrivere un codice deontologico e trovano nell’ordine un punto di riferimento per quanto riguarda le possibilità di formazione e aggiornamento. Per ottenere l’abilitazione professionale e potersi iscrivere agli ordini, i laureati devono superare l’esame di Stato, che, per alcune categorie, può essere affrontato solo dopo aver svolto un tirocinio professionale. Il Legislatore Italiano, con la Legge n°4/2013 ha notevolmente innovato la regolamentazione dell’attività libero professionale. Articolo 1° Legge 14 Gennaio 2013 n°4 comma 2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica,anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile,delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative. Dalle brevi considerazioni sviluppate si rileva, che, l’esercizio di attività di amministratore condominiale esercitata da chi non è condomino dello stabile è una professione non organizzata secondo ordini o collegi, secondo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 1° della Legge n°4/2013. L’assunto rimane corroborato dalla circostanza, che, vede alcune associazioni di amministratori di condominio inserite nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo ex articolo 2 comma 7 Legge 4 -2013 e nell’elenco, tenuto dal Ministero della Giustizia, previsto dall’articolo  26, Decreto Legislativo 206/2007, che, ha recepito la Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Da ciò non può che derivare, che, l’attività indicata è regolata in uno con l’articolo 25 della Legge n°220 del 2012 dalla Legge n°4 del 2013, che, disciplina le professioni non organizzate. La Legge 14 gennaio 2013 n°4, Articolo 1 Comma 1° prevede che “La presente legge, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi”. Il  seguente Comma 2° individua i soggetti regolati dalla normativa: “ Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica,anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del Codice civile,delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative”. Come già ampiamente evidenziato in precedenza l’amministratore di condominio, rientra indubbiamente nella categoria di professionisti appena evidenziata.  Secondo il successivo Comma 4°: “l’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista”. La normativa indicata nell’articolo 2° disciplinano le associazioni professionali tra professionisti non organizzati,  che hanno il fine secondo il Comma 2°:”di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche,agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza”.  Il seguente comma 3° riferisce: “Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti”. Come pedissequamente chiarito dalla Legge il compito di formare i professionisti non iscritti ad Albi compete alle Associazioni professionali, il termine formazione permanente, indicato nella orma  non può essere inteso in senso limitativo, ma, come termine omnicomprensivo riferito  sia alla formazione iniziale che periodica del professionista. Inoltre specificatamente la Legge ritiene che le associazioni debbano valorizzare le competenze degli associati. La Legge per le professioni non organizzate ha previsto  per le associazioni professionali l’onere dell’attestazione di propri iscritti secondo quanto previsto dall’articolo 7° della medesima norma, come avviene nei sistemi giuridici di common law, dove è compito, come attualmente in Italia ai sensi e per gli effetti della Vigente Legge,  delle associazioni professionali, certificare le competenze professionali dei propri iscritti, sotto responsabilità del proprio rappresentante legale, rilasciando attestazione certificante: “b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione; d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’articolo 2, comma 4; e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da u
n organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica Uni”
. Le attestazioni, pur non essendo requisito necessario per l’esercizio della professione, certificano la il professionista iscritto, sa in termini di formazione sia in termini di standard qualitativi.  Alla luce di quanto riferito,  il redigendo Decreto Ministeriale da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, a parere delle associazioni scriventi, non potrà, che, conformarsi alla legislazione vigente in materia, rilevando che le uniche istituzioni aventi i requisiti per effettuare formazione permanente in materia di amministrazione condominiale (sia iniziale che periodica) sono le associazioni professionali,  in regola con i requisiti di cui alla Legge 4/2013, perché unici enti demandati da una Legge dello Stato, a valorizzare le competenze ed a promuovere la formazione permanente della professione non organizzata in ordini o collegi di amministratore di condominio. Si badi bene il termine che la Legge usa è formazione permanente, che, non limita il suo significato a formazione continua, come previsto dall’articolo 7 del D.P.R. 137/2012 per le professioni ordinistiche, ma, intende formazione completa sia iniziale, che continua. Coma farà il Decreto senza contrastare La Legislazione superiore a escludere le associazioni professionali dagli Enti, che, hanno i requisiti per esercitare formazione in materia condominiale. Coma farà il medesimo Decreto a consentire, che, altre identità diverse dalle associazioni abbiano i requisiti per esercitare formazione anche periodica in materia di amministrazione condominiale, quando una Legge dello stato ha già statuito che la formazione in materia spetta alle associazioni professionali. A parere di chi scrive gli Ordini Professionali non hanno le prerogative di Legge per fare formazione nella materia indicata. Preso atto che l’attività di amministratore di condominio e una professione non regolamentata, la materia è già regolata dalla Legge n°4/2013, che, ha diviso le professioni regolamentate da quelle non regolamentate. Prevedendo un Ente che deve occuparsi di formazione, esclusivamente le associazioni. Ove si volesse prevedere per gli amministratori di condominio un diverso regime dalla altre professioni non regolamentate si creerebbe una ingiusta disparità per questi ultimi,che, tra l’altro non è prevista dalla normativa. Inoltre ove il regolamento intendesse abilitare alla formazione anche periodica enti diversi dalle associazioni si creerebbe un pericoloso ibrido, teso di fatto a svuotare di valenza la Legge 4/2013, ove solo gli amministratori di condominio, diversamente da altri colleghi professionisti non regolamentati sarebbero costretti a scegliere enti diversi per la propria formazione anche e specialmente periodica, con ingiusto aggravio di costi anche professionali. Ed inoltre quale associazione accetterebbe tra i propri iscritti un professionista formato da un altro ente, abilitando altre istituzioni alla formazione in materia di amministrazione condominiale, si avvierebbe una seria ipoteca sulle prerogative delle associazioni, in palese contrasto con la volontà del Legislatore ,che, con la Legge n°4/2013, ha basato il sistema di garanzia per il consumatore sull’attestazione rilasciata dall’associazione. Vi è da chiedere cosa potrebbe attestare l’associazione di riferimento, per un amministratore di condominio formato da un Ordine professionale o da un diverso Ente di formazione. Prevedendo la Legge, che, la formazione sia continua, quanto costerà ad un giovane aggiornarsi annualmente con corsi organizzate da Enti di formazione diversi dalle associazioni e con eventuale fine di lucro. Quando da associato avrebbe potuto avere i medesimi servizi (Formazione iniziale e continua) con una semplice quota di adesione. Perchè un giovane amministratore di condominio, dovrà avere costi diversi da qualsiasi altro giovane professionista, regolamentato o non che sia, al quale la semplice adesione all’associazione o all’Ordine di riferimento garantirà la formazione periodica gratuitamente o con limitatissimi costi aggiuntivi. In relazione poi,alla paventata previsione nel redigendo Decreto di presunti esami obbligatori, per i candidati amministratori di condominio, la previsione appare lontanissima dal dettato legislativo sia perché, l’articolo  33 della Costituzione  prescrive un esame di Stato esclusivamente per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale, solo per le professioni regolamentate. Su che basi legislative si fonderebbe, tale presunto esame riservato agli amministratori di condomino. Come si concilierebbe tale presunto esame con l’articolo  7° della Legge n°4/2013 cha da mandato alle associazioni professionali di certificare le competenze dei propri iscritti.

I  criteri,  i contenuti e le modalita’ di svolgimento dei  corsi  della  formazione iniziale e periodica  prevista  dall’articolo  71-bis,  primo  comma, lettera g), delle disposizioni per l’attuazione  del  Codice  civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220.

In relazione alle modalità relative ai corsi di amministrazione condominiale, appare opportuno ribadire che la Legge n°4/2013 da piena autonomia alle associazioni di organizzare la formazione permanente dei propri iscritti. Autonomia riserva tanche agli ordini professionali, come previsto dall’articolo 7, del D.P.R. n°137/2012. Effettivamente gli amministratori di condominio, non avendo un’autonoma Legge professionale, dovrebbero ispirare la propria formazione ai principi liberali espressi dalla Legge 4/2013. Non, trovando, peraltro,  una pedissequa regolamentazione  della formazione in materia di amministrazione condominiale, alcune base legislativa solida su cui basarsi. Essendo in materia la autodeterminazione delle associazioni e degli enti la regola. In ogni caso appare opportuno in questa sede fare un appello affinchè in sede di redazione del Decreto Ministeriale,  si Voglia prevedere, la possibilità di offrire corsi di formazione iniziale e iniziative di formazione periodica in modalità di formazione a distanza (FAD),   attraverso metodologie on line o e-learning, che, dir si voglia  in materia di Amministrazione condominiale. La previsione regolamentare appare giustificata, innanzitutto d motivazioni etiche ed economiche, inoltre da una corposa congerie legislativa, che, ha inteso promuovere la formazione telematica nei più svariati campi. I vantaggi dell’uso delle nuove tecnologie in materia di formazione sono ormai riconosciuti universalmente Ottimizzando i tempi i modi ed i costi della formazione, prevedendo la possibilità di condividere la conoscenza anche senza la condivisione di una spazio materiale. I lati positivi della formazione a distanza sono innumerevoli, tra l’altro si può evidenziare. L’ottimizzazione della formazione, con aumento delle possibilità di accesso agli eventi, anche ripetuti, associati ad un minore dispendio di risorse economiche e temporali. Con possibilità di dare i medesimi standard formativi ai candidati residenti  su tutto il territorio nazionale. Formando soggetti, anche residenti in zona impervie, senza alcun movimento fisico, direttamente nel proprio domicilio. L’organizzazione della formazione per il candidato in piena libertà di orari e di tempi. Di fatto le piattaforme e-learning sono sempre attive, consentendo la compensazione della formazione con diversi impegni personali e professionali aumentando la produttività  del sistema con riduzione dei costi inutili. L’incremento delle offerta formativa grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, la possibilità di inserire sistemi multimediali tesi ad aumentare l’ attitudine cognitiva del corsista. La possibilità attraverso l’uso di piattaforme valutative con esercitazioni continue, di valutare ripetutamente lo stato di apprendimento del corsista. La possibilità con sistemi multimediali di valutare alla fine del percorso formativo il livello di apprendimento finale del corsista. La possibilità di aggiornamento continuo, attraverso la immediata disponibilità on line del materiale didattico suscettibile di continue correzioni e variazioni senza alcun pregiudizio per il corsista. La facoltà di aggiornamento professionale periodico senza la necessita di dover concentrare tutti i corsisti in un unico evento, ma con libera disponibilità dei moduli in perenne costanza e con accesso libero sulla piattaforma. Uniformità della formazione su tutto il territorio nazionale senza alcun costo aggiuntivo. In relazione alla congerie legislativa che ha inteso promuovere la formazione in modalità e-learning, citiamo preliminarmente una fonte Comunitaria.  Il Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 214 del 12 settembre 2013), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2013, n. 128, recante: “Misure urgenti in materia di istruzione, universita’ e ricerca”. Legislazione che tra l’altro si è occupata della digitalizzazione della scuola Italiana indicando all’Articolo 6 comma 2-quater : “Lo Stato promuove lo  sviluppo  della  cultura  digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi  digitali  e favorisce l’alfabetizzazione  informatica  anche  tramite  una  nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte  che prevedano la possibilita’ di azioni  collaborative  tra  docenti, studenti ed editori, nonche’ la ricerca e l’innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita’ di arricchimento economico, culturale e  civile  come  previsto  dall’articolo  8  del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Peraltro diversi progetti di formazione a distanza sono stati sperimentati nelle Università Italiane. Il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003  (in GU 29 aprile 2003, n. 98) ha individuato i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita’ statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509. Regolando definitivamente proposte di corsi universitari organizzati esclusivamente in modalità e-learning. Istituendo le così dette università telematiche , che erogano i propri servizi in modalità on line. Tra l’altro tutte le più avanzate Università Italiane propongono offerte formative e-learning. Inoltre l’ Accordo del 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, Decreto Legislativo 81/08, che ha previsto la formazione con metodologia e-learning, in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Tra l’altro molti ordini professionali hanno sviluppato progetti di formazione periodica a distanza. Come il portale Formazione Avvocatura del Consiglio Nazionale Forense, che prevede corsi di formazione periodica con riconoscimento di crediti formativi esclusivamente in modalità e-learning. Il regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’articolo 7 del D.P.R. 7 Agosto 2012 n°137, approvato dal Consiglio Nazionale degli Architetti ed inserito nel Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia n°17 del 2013. Prevede specificatamente la possibilità all’articolo 5, la possibilità di partecipare a corsi di formazione a distanza on line. Alla luce di quanto riferito sono molteplici gli esempi di riconoscimento della formazione a distanza nel campo professionale.  Alla luce di quanto riferito, ove il redigendo Decreto non considerasse la possibilità di offrire formazione a distanza nel campo dell’amministrazione condominiale, si porrebbe in contrasto con una corposa legislazione previgente, anche gerarchicamente superiore, che, ha promosso la formazione on line nei più svariati campi, tra cui quello universitario di massima rilevanza didattica.  In relazione poi ai programmi e le tempistiche dei corsi sarebbe opportuno, a parere di chi scrive, alla luce dell’esperienza maturata in questi anni,  non rendere, troppo gravosi in termini di durata o di monte ore  i corsi medesimi, piche dall’esperienza pratica di questi anno si è evidenziato, che, un corso base per amministratore di condominio, di primi livello,  potrà avere una durata media dalle quaranta alle sessanta ore. Tenuto conto, che, come prevede la normativa, il condomino dello stabile potrà amministrare anche un supercondominio di diverse centinaia di unità immobiliari senza alcuna preparazione specifica. Ogni ulteriore aggravio temporale rappresenterebbe un inutile costo per il corsista, sia in termini economici che temporali, di dubbia valenza per il consumatore del servizio di formazione. Tenuto, anche conto, che, la formazione dell’amministratore dovrà procedere con ulteriori moduli periodici come prevede la normativa.

 Alla luce di quanto scritto le associazioni scriventi fanno appello alla Autorità redigenti affinchè il nuovo Decreto Ministeriale rappresenti un momento di crescita per le associazioni professionali, che, fino ad oggi nel pluriennale disinteresse del Legislatore, hanno formato gli amministratori di condominio, che, di fatto anche prima del riconoscimento legislativo, potevano definirsi già professionisti; e non un’occasione punitiva delle medesima a favore di altre entità, che, anche secondo il medesimo Legislatore nulla o poco hanno a che vedere con le tematiche condominiali. Pertanto le seguenti associazioni in persona dei rispettivi rappresentanti legali in un con il documento presentato chiede, che, gli Uffici Ministeriali preposti prima di porre in essere la stesura del Decreto Vogliano sentire in audizione una delegazione delle associazioni sottoscriventi, nel contempo allegano in calce alla presente nota un’autonoma proposta per le redazione del Decreto Ministeriale.

PROPOSTA  DELLE ASSOCIAZIONI

  1. In relazione alle modalità relative ai corsi di amministrazione condominiale, appare opportuno ribadire che la Legge n°4/2013 da piena autonomia alle associazioni di organizzare la formazione permanente dei propri iscritti. Autonomia riserva tanche agli ordini professionali, come previsto dall’articolo 7, del D.P.R. n°137/2012. Effettivamente gli amministratori di condominio, non avendo un’autonoma Legge professionale, dovrebbero ispirare la propria formazione ai principi liberali espressi dalla Legge 4/2013. Non, trovando, peraltro,  una pedissequa regolamentazione  della formazione in materia di amministrazione condominiale, alcune base legislativa solida su cui basarsi. Essendo in materia la autodeterminazione delle associazioni e degli enti la regola.
  2. Il redigendo Decreto dovrebbe riconoscere piena autonomia alle associazioni per la redazione dei programmi all’interno di standard unitari a livello nazionale. In relazione poi alle tempistiche dei corsi sarebbe opportuno, non rendere, troppo gravosi in termini di durata o di monte ore  i corsi medesimi, poichè dall’esperienza pratica di questi anno si è evidenziato, che, un corso base per amministratore di condominio, di primi livello,  potrà avere una durata media dalle quaranta alle sessanta ore. Tenuto conto, che, come prevede la normativa, il condomino dello stabile potrà amministrare anche un supercondominio di diverse centinaia di unità immobiliari senza alcuna preparazione specifica. Ogni ulteriore aggravio temporale rappresenterebbe un inutile costo per il corsista, sia in termini economici che temporali, di dubbia valenza per il consumatore del servizio di formazione. Il Decreto redigendo potrà dare gli standard nazionali sulle materie ma non indicare l’orario per ogni singola materia. In relazione al corso base per amministratore di condominio, considerato, che, rimane interesse delle associazioni, non vendere un singolo prodotto di formazione caratterizzato da un monte ore elevato, per poi abbandonare il corsista al suo destino. Ma avviare un progetto di formazione e consulenza perpetua per il proprio associato, prevedere un corso base di formazione caratterizzato da un range tra le 40 e le 60 ore. Per poi avviare un percorso di formazione continua tra le 10  e le 30 ore annue, finalizzato ad approfondire le tematiche trattate durante il corso base. Oltre ad aspetti pratici della gestione condominiale. Tenuto, anche conto, che, la formazione dell’amministratore dovrà procedere con ulteriori moduli periodici come prevede la normativa. In ogni caso in relazione agli standard nazionali relativi alla formazione si potrebbero riconoscere quattro macro aree di insegnamento, costituite con eguale monte ore. Macroarea Giuridica. Macroarea Tecnico – Impiantistica. Macroarea Gestionale. Macroarea Manageriale- Relazionale.
  3. Il redigendo Decreto non dovrebbe prevedere alcun  esame finale  obbligatorio, commissionato ad enti esterni alle associazioni, perché istituto non previsto da alcuna norma, ma piena libertà alle associazioni di valutare gli standard qualitativi del proprio iscritto. La Legge per le professioni non organizzate ha previsto  per le associazioni professionali l’onere dell’attestazione di propri iscritti secondo quanto previsto dall’articolo 7° della medesima norma, come avviene nei sistemi giuridici di common law, dove è compito, come attualmente in Italia ai sensi e per gli effetti della Vigente Legge,  delle associazioni professionali, certificare le competenze professionali dei propri iscritti, sotto responsabilità del proprio rappresentante legale, rilasciando attestazione certificante: ….“c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione. Le attestazioni, pur non essendo requisito necessario per l’esercizio della professione, certificano la il professionista iscritto, sa in termini di formazione sia in termini di standard qualitativi. Il D.P.R. n. 137 del 2012,  Regolamento di riforma degli Ordini Professionali,  all’articolo 2° Coma 1°, indica:”Ferma la disciplina dell’esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all’articolo 33 della Costituzione (secondo cui è prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale, solo per le professioni regolamentate) e salvo quanto previsto dal presente articolo, l’accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su espresse previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l’esercizio professionale…”. Quindi entrambe le normative citate hanno inteso consacrare il principio della libertà di esercizio di una professione, condizionabile solo da una previsione di Legge specifica. Non si capisce su che basi legislative poggi la previsione dell’esame. Sono le associazioni che dovrebbero valutare e proporre all’utenza gli standard qualitativi del proprio iscritto.
  4. Il redigendo decreto non dovrebbe prevedere alcun tirocinio obbligatorio, perché istituzione prevista esclusivamente per le professioni ordinistiche, in attesa dell’esecuzione dell’esame di Stato, prassi tra l’altro non prevista dalla Legge 4/2013 per le professioni non regolamentate. Prevedere altresì possibilità facoltativa delle associazioni di sostituire, dopo l’espletamento del corso base, alla formazione continuativa dei periodi di affiancamento facoltativo dei nuovi iscritti con amministratori associati di lungo corso e di comprovata perizia professionale.
  5. Il redigendo decreto  dovrebbe prevedere la possibilità per le associazioni di esperire i corsi di formazione sia iniziale che periodica in modalità di formazione a distanza (FAD),   attraverso metodologie on line o e-learning, che, dir si voglia  in materia di Amministrazione condominiale. La previsione regolamentare appare giustificata, innanzitutto d motivazioni etiche ed economiche, inoltre da una corposa congerie legislativa, che, ha inteso promuovere la formazione telematica nei più svariati campi.”. Peraltro diversi progetti di formazione a distanza sono stati sperimentati nelle Università Italiane. Il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003  (in GU 29 aprile 2003, n. 98) ha individuato i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle Universita’ statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all’art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509. Regolando definitivamente proposte di corsi universitari organizzati esclusivamente in modalità e-learning. Istituendo le così dette università telematiche , che erogano i propri servizi in modalità on line. Ove il redigendo Decreto non considerasse la possibilità di offrire formazione a distanza nel campo dell’amministrazione condominiale, si porrebbe in contrasto con una corposa legislazione previgente, anche gerarchicamente superiore, che, ha promosso la formazione on line nei più svariati campi, tra cui quello universitario di massima rilevanza didattica. Si pensi che con un corso e-learning si potrà formare un soggetto domiciliato in un comune lontano dai grandi centri, costretto al fine di seguire un corso residenziale a dispendiosi spostamenti, con notevole risparmio per la produttività individuale. Con drastica riduzione dei costi della formazione stessa, e relativa eliminazione delle spese di viaggio e degli spostamenti fisici. Con possibilità di dare i medesimi standard formativi ai candidati residenti  su tutto il territorio nazionale. L’organizzazione della formazione per il candidato in piena libertà di orari e di tempi. Di fatto le piattaforme e-learning sono sempre attive, consentendo la compensazione della formazione con diversi impegni personali e professionali aumentando la produttività  del sistema con riduzione dei costi inutili. L’incremento delle offerta formativa grazie all’utilizzo di nuove tecnologie, la possibilità di inserire sistemi multimediali tesi ad aumentare l’ attitudine cognitiva del corsista. La possibilità attraverso l’uso di piattaforme valutative con esercitazioni continue, di valutare ripetutamente lo stato di apprendimento del corsista.
  6. Il redigendo decreto non dovrebbe prevedere alcun limite sulla docenza. Le associazioni costituite secondo i principi della Legge n°4/2013, potranno liberamente scegliere i propri docenti, acquisendo dai medesimi, dei curricula atti a dimostrare specifiche competenze in materia, che, per ogni corso organizzato dovranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale dell’associazione, secondo i principi della Legge 4/2013 in modo che l’eventuale corsista sia in grado di valutare anticipatamente chi saranno i docenti del corso e scegliere la migliore offerta formativa tra quelle proposte dalle associazioni.