Secondo l’articolo 1655 del Codice Civile: “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
In materia di appalto edilizo, di solito vengono trascurate le responsabilità del committente dell’opera. Le norme in tema di sicurezza negli appalti edilizi sono molto articolato, ad iniziare dal Decreto Legislativo 81/2010, come successivamente modificato, dove si evidenziano le responsabilità in capo all’amministratore del condominio, anche di natura penale, una volta accertata la violazione e delle misure di protezione sui cantieri.
L’amministratore del condominio ha una funzione preminente in tutto l’iter che conduce ad una manutenzione straordinaria dell’edificio, egli deve dirimere tutti i punti critici nella realizzazione di un appalto edilizio in condominio.
L’amministratore del condominio è individuato quale committente dell’opera, in materia si fa riferimento alla risposta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ad un quesito del 19 aprile 2010 ‘…omissis… nel caso in cui il condominio commissioni, nella forma di contratto di appalto, lavori edili o di ingegneria civile ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n.81/2008 sui cantieri mobili o temporanei, l’Amministratore è necessariamente qualificato come committente e come tale assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 88 e seguenti del medesimo testo normativo’.
Il committente amministratore ha una funzione decisiva in tutto l’iter di preparazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio, deve dirigere la programmazione della realizzazione dell’appalto edilizio in condominio, consulenza in fase di redazione della delibera, scelta dei tecnici con qualifiche idonee, organizzazione della gara d’appalto, individuazione della impresa appaltatrice, stipula del contratto, controllo sui lavori medesimi, verifica delle normative che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro, verifica del collaudo, disbrigo delle pratiche per le agevolazioni fiscali.
Per assistere l’amministratore committente il Mapi ha predisposto un protocollo per la gestione della manutenzione straordinaria – appalto edilizio in condominio.
L’amministratore sarà indirizzato ad una serie di adempimenti paradigmatici, che consentiranno la gestione di una manutenzione straordinaria senza complicazioni, nel pieno rispetto delle normative vigenti, con ottimi risultati per tutti gli attori coinvolti nella vicenda, amministratore, condomini tecnici ed imprese.
L’amministratore attraverso un servizio di formazione consulenza e assistenza sarà notevolmente facilitato nei propri compiti ed al riparo da inaspettate e possibili complicazioni. Garantendo una completa consulenza al condominio amministrato.
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