A qualche mese dall’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 13 Agosto 2014 n°140. Nello specifico: “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ per la formazione degli amministratori di condominio nonche’ dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali” è partita una campagna attraverso portali web, social network, convegni e interventi di esponenti di Confederazioni, che, si ritengono, maggiormente rappresentative, del variegato pianeta dell’amministrazione condominiale, tesa di fatto a demolire quanto di buono ha rappresentato e rappresenta il nuovo regolamento sulla formazione, come grimaldello dell’attacco frontale ed immotivato alla nuova formazione sono usati argomenti di dubbia validità. Innanzitutto si critica la presunta genericità del Decreto medesimo. Da questi novelli tutori della iper regolazione, si sarebbe auspicato un intervento estremamente restrittivo teso a fare della formazione in ambito condominiale, un’attività costosa, forse riservata alle Università o ad altri enti pubblici con competenze in materia di formazione (Regioni). Inoltre queste entità, evidentemente speravano nel divieto della formazione telematica, ritenevano auspicabili corsi di estrema complessità, l’obbligo di stage formativi di diversi mesi dopo il corso, il controllo pedissequo degli enti di formazione, anche attraverso certificazioni i terzi, un percorso di formazione periodica estremamente elaborato. Il tutto proponendo un sistema basato esclusivamente da controlli, finalizzati a rendere il tutto estremamente complesso ed articolato. Contrariamente a quanto auspicato il Ministero ha licenziato un ottimo intervento di natura liberale, che, responsabilizzando la figura del Responsabile scientifico, ha inteso liberare la formazione da costi improduttivi, rendendola snella, ma valida ed aprendo la formazione medesima al mercato, senza alcun costo, per la serietà e qualità del percorso formativo, che, come strutturato rispetta i migliori standard in materia. Di fatto il Responsabile scientifico, assume la responsabilità del corso, e non è la prima volta, che il legislatore italiano, in ossequio ai principi del liberalismo e del libero mercato, delega a privati qualificati alcune proprie competenze. Altro perno dell’attacco frontale al Decreto viene individuato nella critica strumentale alla formazione telematica. Contrariamente da quanto ritenuto da questi signori, la previsione regolamentare appare giustificata, innanzitutto da motivazioni etiche ed economiche. I vantaggi dell’uso delle nuove tecnologie in materia di formazione sono ormai riconosciuti universalmente. Poichè di fatto, l’accesso alla formazione è condizionato da evidenti limiti, geografici, (si pensi ai residenti i piccoli centri), professionali (si pensi alla difficoltà di conciliare la formazione con orari prestabiliti ed il lavoro), ed economici, (si pensi ai costi consistenti dei corsi residenziali), nella realtà contemporanea le nuove tecnologie, permettono attraverso l’uso di sistemi multimediali (internet) di ridurre notevolmente i limiti di accesso alla formazione citati. Ottimizzando i tempi i modi ed i costi della formazione, prevedendo la possibilità di condividere la conoscenza anche senza la condivisione di uno spazio materiale. Si pensi che con un corso e-learning si potrà formare un soggetto domiciliato in un comune lontano dai grandi centri, costretto al fine di seguire un corso residenziale a dispendiosi spostamenti, con notevole risparmio per la produttività individuale. Con drastica riduzione dei costi della formazione stessa, e relativa eliminazione delle spese di viaggio e degli spostamenti fisici. Con possibilità di dare i medesimi standard formativi ai candidati residenti su tutto il territorio nazionale. La possibilità attraverso l’uso di piattaforme valutative con esercitazioni continue, di valutare ripetutamente lo stato di apprendimento del corsista. La possibilità di aggiornamento continuo, attraverso la immediata disponibilità on line del materiale didattico suscettibile di continue correzioni e variazioni senza alcun pregiudizio per il corsista. La facoltà di aggiornamento professionale periodico senza la necessita di dover concentrare tutti i corsisti in un unico evento, ma con libera disponibilità dei moduli in perenne costanza e con accesso libero sulla piattaforma. Inoltre, siccome il legislatore Italiano ha da tempo aperto e consentito in svariati campi l’accesso alla formazione e-learning (Università). Ove il Decreto Ministeriale non avesse considerato la possibilità di offrire formazione a distanza nel campo dell’amministrazione condominiale, si sarebbe posto in contrasto con una corposa legislazione previgente, anche gerarchicamente superiore, che, ha promosso la formazione on line in molti campi, tra cui quello universitario di massima rilevanza didattica. Alla luce di quanto detto appare spontaneo porsi questa domanda a chi conviene, la campagna di attacco, che abbiamo evidenziato, cosi strutturata contro il Decreto sulla formazione? A chi conviene una formazione parauniversitaria, con costi di gestione esorbitanti, tesa a proporre corsi di notevole durata ed a scoraggiare i giovani all’ingresso alla professione caratterizzata da costi di accesso insostenibili? Prevedendo la Legge, che, la formazione sia continua, quanto sarebbe costato ad un giovane aggiornarsi annualmente con corsi così concepiti? Quando da associato ad una associazione professionale potrà avere i medesimi servizi (Formazione iniziale e continua) con una semplice quota di adesione. C’è qualcuno che ha interesse a creare corsi con costi di accesso molto alti, per monopolizzare il mercato delle amministrazioni condominiali. Creando corsi di difficile organizzazione, prerogativa esclusivamente di gruppi imprenditoriali capaci di ingenti investimenti economici. Il sistema associativo ha garantito fina ad ora ottimi corsi a prezzi accessibili, chi vuole monopolizzare il mercato? Il sospetto viene da nuove forme di aggregazione comparse ultimamente sullo scenario condominiale i così detti gestori di servizi, che, vedono il condominio non quale un semplice bene da amministrare, ma come un enorme gruppo d’acquisto fatto da clienti (condomini) a cui proporre prodotti e servizi più disparati, anche poco coincidenti con la gestione dei beni comuni. Chi c’è al centro di questo sistema? Appare indubbio come sia intenzione di tali centri di interessi monopolizzare il mercato delle gestioni condominiali, creando dei corsi iper elaborati e costosi e scoraggiando l’accesso dei giovani alla professione. Così limitando la gestione condominiale a pochi gruppi organizzati. E quale migliore occasione della redazione del Decreto sulla formazione, totalmente diverso da quello licenziato,per porre il sigillo all’operazione. Appare spontanea una altra domanda, perché anche altre entità, che, si ritengono rappresentative delle associazioni degli amministratori di condominio, attraverso propri esponenti hanno lanciato e lanciano continuamente attacchi frontali contro il Decreto, auspicandosi addirittura di “formattare la formazione”. Alla luce di quanto denunciato il Mapi fa un appello a tutte le forze sane dell’associazionismo condominiale, affinchè, difendendo il Decreto, valutino i reali interessi in gioco e considerino l’approccio formativo appena licenziato un sistema equo e accessibile, teso a non rendere la formazione un grande affare riservato a pochi, ma un’occasione di accesso a una professione, che, vede ancora margini di crescita, a tanti giovani. La telematica è una grande possibilità, che, la tecnologia ci offre per assicurare a molti la conoscenza a costi accessibili, già ampiamente sperimentata ed utilizzata, da oltre un decennio, dalle migliori università Italiane ed estere. Il condominio è un semplice ente di gestione che conserva beni comuni retto da una democrazia deliberante (assemblea) costituita dalla generalità dei proprietari dei beni e che abbisogna di una figura professionale, con qualificate conoscenze, principalmente giuridiche, che, si occupi dietro compenso di gestire i beni e la collettività. Solo questo. Nessuno meglio di un professionista ossia di un soggetto, che, senza vincolo di subordinazione un’attività intellettuale, potrà svolgere l’attività di amministratore di condominio. Professionista iscritto in un’associazione professionale, che, come fanno attualmente gli Ordini, garantirà la regolarità della prestazioni rese, e conseguentemente i diritti degli amministrati, non clienti di prodotti vari, ma utenti di una servizio professionale di gestione. E chi meglio della associazioni professionali potrà occupare della formazione sia iniziale, che, periodica degli amministratori, con corsi equilibrati, sia dal punto di vista della durata che economico, anche avvalendosi delle nuove possibilità che la telematica offre per garantire servizi elevati a costi accessibili. Contrariamente agli interessi delle associazioni, con l’attacco frontale al Decreto, si evidenziano interessi diversi, tesi a marginalizzare il ruolo associativo, specialmente in campo formativo. Per regalare la formazione degli amministratori a soggetti terzi, rendendo il percorso eccessivamente lungo e oneroso e limitando l’accesso al mercato. Con finalità di realizzare corsi o master manageriali, anche in ambito universitario, che, poco o nulla hanno a che vedere con la figura di amministratore di condomini. Proprio al fine di scongiurare modifiche al Decreto così come licenziato, il Mapi lancia una campagna, con l’hastag #salviamoildecreto, al fine di creare un momento di confronto e verità tra i cultori della materia, finalizzato a proteggere fin qui fatto, con la giusta concertazione tra il Ministero e le associazioni, che, fino a prova contraria ha dato un ottimo risultato.