Un recente Sentenza della Corte di Cassazione; Cassazione Civile Seconda Sezione, n°3459 del 20 Febbraio 2015, decidendo una controversia in ordine a mancato pagamento di competenze ad un amministratore di condominio, incidentalmente ha statuito che:“si può convenire in astratto sulla possibilità di conferire l’incarico di amministratore di condominio senza utilizzo della forma scritta”.
A prescindere dalle implicazioni del principio e dalla valutazione sulla corrispondenza del medesimo ad altre disposizione dell’Ordinamento giuridico, si deve consigliare agli amministratori professionisti, di non acquisire incarichi orali, ma, di accertarsi, che, il mandato conferito sia legittimato da un’assemblea di condominio regolarmente convocata e che abbia deliberato in specifica applicazione dei principi indicati dall’articolo 1136 del Codice Civile.
Le conseguenze di essere state eletti con delibera di assemblea annullabile o addirittura nulla sono assai complesse per il professionista incaricato.