Le insidie della Riforma del Condominio – Nuovo Articolo 1129 – Comma 7 del Codice Civile

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Secondo quanto disposto dall’articolo 1129 del Codice Civile 7° Comma: “L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”. Inoltre secondo quanto previsto dal medesimo artcicolo la mancata apertura ed uso del rapporto di conto corrente rappresenta una delle gravi irregolarità, che, giustificano la revoca dell’amministratore, su ricorso all’Autorità Giudiziaria avviato anche da un solo condomino.