Nella pratica condominiale ormai sono frequenti i casi di morosità condominiale.
Alla luce di quanto indicato dalla 63° Disposizione di Attuazione del Codice Civile: “Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione……”.
Ci si chiede , se l’amministratore debba inviare una formale messa in mora, anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno prima di procedere nei modi di Legge ad avviare un’azione esecutiva, o se la cautela non sia necessaria.
Una recente Sentenza della Corte di Cassazione, n°9181 del 2013, affrontando la questione incidenter tantum, ha ritenuto, che se anche il regolamento di un condominio imponga l’invio di una formale messa in mora prima di avviare il procedimento d’ingiunzione l’eventuale violazione da parte dell’amministratore della disposizione potrebbe rappresentare un caso d’inesatto adempimento del mandato, ma giammai precludere l’avvio della procedura.
Conferma la circostanza, la disposizione di cui al punto 3° del 2° comma dell’articolo 1129 del Codice Civile secondo cui la costituzione in mora del debitore non è necessaria se, scaduto il termine di pagamento, la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore condominio domiciliato presso l’amministratore pro tempore.