In occasione della redazione del Decreto, che, regolerà la formazione degli amministratori di condominio, affidata al Ministero di Grazia e Giustizia, si sono levate alcune voci, tese a derubricare nel programma formativo a realizzarsi le tematiche giuridiche. Perché considerate, da taluni, secondarie rispetto agli approcci gestionali e manageriali dell’amministrazione condominiale. Noi del Mapi siamo di parare diametralmente opposto e riteniamo, che, il fulcro del programma dei corsi per amministratore di condominio debba essere rappresentato da insegnamenti di ordine giuridico. Forse perché alla base della nostra visione associativa c’è la convinzione, che, l’attività di amministratore di condomini rappresenti una professione intellettuale, secondo la definizione data dall’articolo 1° comma 2° della Legge 4/2013, ossia, “l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo”. Caratteristiche della professione di amministratore di condominio, come delle altre professioni sono, la peculiare preparazione professionale, l’autonomia nell’esercizio dell’attività, e la responsabilità giuridica, per le conseguenze della propria azione. Alla luce di quanto detto ed in netta polemica, con le indicazioni date da nuove entità comparse nel mercato della gestione immobiliare, che, tendono ad emarginare la libertà professionale ed intellettuale dell’amministratore di condominio. Secondo noi del Mapi, l’amministratore professionista prima di avviarsi alla professione deve avere precise competenze giuridiche. Anche in considerazione dell’ormai insostenibile proliferare del contenzioso condominiale e delle conseguenze, che, la proliferazione ha sull’affaticamento del nostro sistema Giudiziario. Solo specifiche competenze giuridiche dell’amministratore possono frenare la litigiosità condominiale e la continua richiesta da parte dei condomini della tutela legale. Ad esempio nel momento cardine della vita condominiale, realizzato delle deliberazioni assembleari. Solo una peculiare conoscenza delle modalità e dei termini di convocazione può determinare una drastica riduzione del contenzioso relativo alla regolarità delle convocazioni. Nel contempo solo una pedissequa applicazione delle regole, che, attengono ai limiti deliberativi dell’assemblea, regole date dal Codice Civile, può evitare l’esponenziale contenzioso relativo ai deliberati assembleari. Medesima riflessione può essere fatta sulla conoscenza della disciplina della ripartizione delle spese comuni e dei limiti del regolamento di condominio. A prescindere da ogni altra implicazione, senza confidenza con gli articoli del Codice Civile, che, regolano l’Istituto condominiale non si può avviare una corretta gestione dei beni comuni, che eviti o almeno tenti di limitare l’eccessivo ricorso al contenzioso da parte dei condomini.
Gerardo Michele Martino Presidente Mapi