Nomina amministratore condominio!

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La nomina dell’amministratore di condominio genera dubbi interpretativi tra i condomini!

Secondo l’articolo 1135 del Codice Civile, l’assemblea dei condomini, provvede: “Alla conferma e alla nomina dell’amministratore di condominio e all’eventuale sua retribuzione”.

Non si colgono le motivazioni, per cui il legislatore adotti il termine “conferma” e non, come apparirebbe logico, il termine amministratore di condominio “nomina”.

Il termine è citato nel successivo articolo del codice, che individua i quorum assembleari.

Articolo 1136 del Codice civile. L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio.

La nomina dell’amministratore di condominio deve rispettare tali quorum.

Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio……le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell’amministratore……..devono essere sempre approvate con la maggioranza stabilita dal secondo comma del presente articolo (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio).

Dall’analisi terminologica dei due articoli si rileva una differenza fra nomina dell’amministratore di condominio e conferma.

Una parte della dottrina ha voluto, intravedere in questa differenziazione, una difformità dei quorum deliberativi idonei alla prima nomina biennale dell’amministratore e alla sua eventuale conferma.

Per la nomina il quorum sarebbe quello previsto del 2° comma dell’articolo 1136, la maggioranza dei partecipanti all’assemblea e  almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

Mentre per la conferma necessiterebbe la maggioranza dei partecipanti all’assemblea, che rappresenti almeno un terzo del valore del fabbricato.

La considerazione è da dire non ha trovato, riscontro in giurisprudenza di legittimità.

Purtroppo il legislatore della riforma, a nostro parere non in maniera encomiabile, ha, se possibile ulteriormente complicato la questione della nomina dell’amministratore di condominio.

L’articolo 1129 del Codice Civile comma 10, afferma: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

Ci si chiede. L’assemblea delibera solo per la nomina dell’amministratore di condominio solo in caso di revoca o dimissioni?

In caso di scadenza naturale del mandato biennale cosa succede?

Come si conferma l’amministratore con mandato estinto per scadenza del termine biennale?

Come si concretizzano le attribuzioni assembleari di cui all’articolo 1135 primo comma?

A parere di chi scrive la legge di riforma avrebbe dovuto avere un approccio di sistema, idoneo a dirimere definitivamente i dubbi che attanagliano da anni gli operatori della materia, e che purtroppo sembrano aumentati.