Revoca giudiziale amministratore di condominio

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Revoca giudiziale amministratore di condominio. Quali i presupposti?

Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio è l’atto con cui si può interrompere il rapporto tra quest’ultimo e il condominio amministrato.

La procedura rappresenta un importante strumento a disposizione dei condomini per porre fine ad una gestione inefficace o scorretta.

La procedura prevede l’intervento del giudice, che valuta la legittimità della revoca e nomina un nuovo amministratore.

Consigli utili per affrontare la revoca dell’amministratore di condominio

Se le revoca è disposta dall’autorità giudiziaria si parla di revoca giudiziale.

Gli aspetti fondamentali che possono portare alla revoca giudiziale dell’amministratore di condominio sono principalmente due: il mancato adempimento dei doveri inerenti alla gestione condominiale e la grave inadeguatezza nella conduzione degli affari del condominio.

Mancato Adempimento

La revoca può avvenire quando l’amministratore non rispetta gli obblighi imposti dalla legge o dal regolamento condominiale. Questo include, ad esempio, la mancata convocazione dell’assemblea condominiale almeno una volta all’anno o la non esecuzione delle deliberazioni prese durante le assemblee.

Il legislatore con la Riforma ha pensato bene di ampliare a dismisura i casi della revoca giudiziale amministratore di condominio, per i quali ciascun condomino potrà andare dal Giudice e chiedere, che, il proprio amministratore venga revocato.

Tra gli altri sono circostanze di possibile revoca; 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente condominiale; 4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; 5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; 6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva.

Grave Inadeguatezza

Questa motivazione si configura in situazioni in cui l’amministratore dimostra di non possedere le competenze tecniche, organizzative o amministrative per gestire il condominio. Un caso tipico può essere la gestione inefficiente del patrimonio comune o la scarsa trasparenza nella gestione dei fondi condominiali.

La Procedura di Revoca Giudiziale amministratore di condominio

Per iniziare il procedimento di revoca giudiziale, è necessario che uno o più condomini presentino un ricorso al tribunale competente, elencando le motivazioni e le prove dei mancati adempimenti o della grave inadeguatezza dell’amministratore.

A seguito di ciò, il giudice valuterà il caso e potrà decidere per la revoca dell’amministratore di condominio.

La revoca giudiziale, consente a ciascun condomino di adire l’autorità giudiziaria, per chiederne la revoca.

Nelle precedente legislazione, prima della riforma, l’istituto appariva assolutamente circoscritto a casi limite.

Questi indicati sono solo alcuni, ma ce ne sono molti altri. Insomma in teoria quasi ogni possibile inadempienza dell’amministratore potrebbe avallare una procedura di revoca da parte di ogni singolo condomino.

Considerazioni Finali

Le conseguenze della revoca giudiziale possono avere impatti significativi sulla vita condominiale, quindi è importante che la decisione sia considerata con attenzione e intrapresa in circostanze che giustificano pienamente tale azione giudiziaria.

Gli amministratori di condominio dovranno esser vigili, perché l’avvio di una procedura di tale genere, potrebbe concludersi oltre, che, con una revoca, con una condanna a risarcire le spese a controparte.

Come dire, oltre al danno, la beffa!