Prorogatio amministratore di condominio!

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Cosa si intende per prorogatio dell’amministratore di condominio?

Prorogatio dell’amministratore di condominio; l‘articolo 1129 del Codice Civile, comma 8°, testualmente recita: “Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi”.

Il comma 9° indica: “L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”.

Che cosa succede se l’assemblea convocata per la nomina dell’amministratore non raggiunge i quorum necessari? L’amministratore uscente se non revocato e/o dimissionario conserva i pieni poteri, in regime di prorogatio, come concordemente indicato dalla dottrina e giurisprudenza ante riforma?

Il testo della norma sembra chiaro, solo attività urgente senza compenso, il regime di prorogatio sembrerebbe superato dalle nuove indicazioni del comma 8° dell’articolo 1129.

Cosa deve fare l’amministratore di condominio uscente nel caso in cui l’assemblea ritualmente convocata per mancanza di quorum non riesca a produrre una nomina, anche semplicemente confermandolo. Continuare nella gestione in regime di prorogatio o attivarsi per la nomina di un amministratore giudiziario?

Si attende che la migliore dottrina e la giurisprudenza diano una risposta, nel frattempo consigliamo agli amministratori di condominio di muoversi con estrema cautela.

Questo l’ultimo indirizzo della Giurisprudenza di legittimità.

Cassazione Civile Sezione II Ordinanza n° 12120 del 27 maggio 2018: “la perpetuatio di poteri in capo all’amministratore uscente, dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.c. o per dimissioni, fondandosi su una presunzione di conformità di una siffatta perpetuatio all’interesse ed alla volontà dei condomini, non trova applicazione quando risulti, viceversa, (come nel caso in esame) una volontà di questi ultimi, espressa con delibera dell’assemblea condominiale, contraria alla conservazione dei poteri di gestione da parte dell’amministratore, cessato dall’incarico”.

Ragionando a contrario dovrebbe intendersi che nel caso avverso la prorogatio dell’amministratore di condominio sarebbe garantita!

In ogni caso la materia è articolata e conviene valutare con attenzione ogni caso specifico.

Al fine di cercare un indirizzo condiviso delle materia il Mapi ha organizzato un Webinar, riservato agli associati, per Sabato 17 Aprile 2021.

Il Webinar si avvarrà della collaborazione dell’Avv. Anna Nicola, consulente specializzato in tematiche condominiali, formatore Mapi e pubblicista.