Quanto dura l’incarico dell’amministratore? Varie interpretazioni a confronto!

Assurdità-riforma-del-condominio

Il decimo comma del nuovo articolo 1129 del Codice Civile testualmente recita:”L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore”. La disposizione legislativa ha dato seguito a varie interpretazione sulla durata dell’incarico dell’amministratore di condominio all’esito della riforma. Si evincono tre indirizzi di pesiero. Il primo, che possiamo definire restrittivo, ritiene, che, la riforma non abbia modificato la normativa precedente evidenziando, che, l’incarico di amministratore, rimanga come in precedenza annuale. Nel senso, che, l’assemblea anche dopo la riforma è chiamata ogni anno a confermare la fiducia all’amministratore nominato, o a nominarne uno nuovo. Il secondo, che, possiamo definire amplio, ritiene, che, la norma vada interpretata, ritenendo perpetuo l’incaro annuale dell’amministratore, nel senso, che l’incarico conferito si rinnova autonomamente di anno in anno finchè l’assemblea non provveda a revocarlo, o in altrenativa, finchè l’amministratore non si dimetta. Il terzo, quello autentico secondo la nostra interpretazione, ritiene che l’incarico di amministratore condominle, sia annuale, rinnovabile tacitamente per eguale periodo. Nel senso, che, l’amministratore nominato durerà in carica un anno, ed alla prima scadenza di diritto il suo incarico si intenderà rinnovato per eguale periodo, a meno che nel frattempo l’assemblea non provveda a revocarlo o egli stesso a dimettersi. Tale interpretazione sembra rispettare l’indicazione data dall’articolo 12 delle Disposizioni Preliminari al Codice Civile secondo cui: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso, che, quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.