L’amministratore di condominio può agire in via esecutiva, con decreto ingiuntivo, ai danni del condomino inadempiente, per mancato versamento di quote condominiali. A nulla vale, la carenza dell’invio di una formale messa in mora, prima dell’avvio dell’azione esecutiva. La norma regolamentare (anche se contenuta in un regolamento di natura contrattuale), che, sancisca l’obbligo, di eccepire formalmente la morosità, non vieta all’amministratore di agire in via moratoria omettendo la prevista messa in mora. La disposizione fissa una regola, dalla cui violazione potrebbe, al più, realizzarsi una responsabilità da inesatto adempimento nell’ambito del rapporto contrattuale di mandato tra ‘amministratore ed il condominio. Nella fattispecie una coppia di condomini morosi per il pagamento delle spese condominiali, si opposero al decreto ingiuntivo emesso nei loro confronti eccependo l’improcedibilità della procedura, perché, contrariamente a disposizione del regolamento di condominio, l’amministratore non li aveva preventivamente messi in mora. La Cassazione ha confermato la legittimità dell’azione dell’amministratore.
