Rendiconto dell’amministratore di condominio: come si redige?

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Il nuovo articolo 1130 Bis del Codice Civile introdotto dalla Legge 11/12/2012 n°220, testualmente dispone: “Il rendiconto condominiale contiene le voci di entrata e di uscita ed ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio, ai fondi disponibili ed alle eventuali riserve, che devono essere espressi in modo da consentire l’immediata verifica. Si compone di un registro di contabilità, di un riepilogo finanziario, nonché di una nota sintetica esplicativa della gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti”.

La nuova disposizione legislativa innovando di fatto il sistema ha creato un pò di panico tra gli amministratori e un pò di supponenza da parte dei conomini, che, a volte chiedono un vero bilancio societario. Si deve ricordare inanzitutto, che, la Legge conferma il termine rendiconto per il documento contabile. Il rendiconto di fatto non è altro, che, un resoconto della gestione finanziaria del condominio. Ossia l’indicazione pedissequa delle quote incassate e delle spese saldate. A questo si aggiunge la specifica dello stato patrimoniale del condominio ossia dell’indicazione di eventuali fondi condominiali con la chiara ripartizione dell’attribuzione dei medesimi tra i condomini.

Il punto focale del rendiconto condominiale, anche alla luce della riforma, resta l’appicazione dei principi di cassa e/o competenza. Ossia quali incassi e quali spese vanno rendicontate? Quelle effettivamente incassate o quelle preventivate? Per il Movimento il principio a seguire è cassa per le entate e competenza attenuta per le uscite. Nel senso, che, il condomino dovrà conoscere sia le spese effettivamente sostenute, sia i debiti verso terzi fornitori imputabili alle spese di gestione e manutenzione del fabbricato.