Il Tribunale di Benevento ha affrontato la questione relativa alla presunta annullabilità di una delibera condominiale avente ad oggetto l’apertura di un conto corrente intestato al condominio, non essendo il punto di decisione inserito nell’Ordine del Giorno. Così si è spressa l’Autorità Adita:”Rimane la questione della mancata specifica indicazione, nell’ordine del giorno, dell’accensione del conto corrente condominiale: in proposito, deve osservarsi che la posizione della S.C., antecedente alla novella della disciplina del condominio, avrebbe potuto consentire di dubitare, nella specie, della possibilità di considerare valida la decisione, non essendo l’apertura del conto conseguenziale agli altri punti dell’ordine de giorno (Cass. civ., Sez. II, 19.10.2010, n. 21449: «In tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, sì da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto che l’autorizzazione all’amministratore ad aprire un nuovo conto corrente, una volta saldato quello precedente in passivo, e di procedere ad uno sconfinamento – in quanto connessa e logicamente conseguenziale ai punti dell’ordine del giorno relativi alla nomina del nuovo amministratore ed all’avvio della nuova gestione condominiale, con l’approvazione del rendiconto relativo alle annualità pregresse – non richiedesse una indicazione analitica e separata della questione).»). L’attuale formulazione dell’art. 1129, commi 7 e 12, c.c., tuttavia, prevede che: comma 7: L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica. comma 12: Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità: 1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; 2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea; 3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma; omissis
Consegue da quanto innanzi che l’impugnante non nutre più un interesse giuridicamente rilevante alla dichiarazione dell’invalidità della delibera, giacché, in ogni caso, l’amministratore sarebbe obbligato, ormai, ad accendere il conto: la domanda, allora, sotto tale profilo, diviene improcedibile”.
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